In effetti questa faccenda della rettifica per i blog è una stupidata: basta aggiungere una frase che dica “In caso di richiesta di rettifica scrivere direttamente nei commenti la rettifica richiesta della lunghezza che si ritiene più opportuna”. I blog sono da sempre e per loro natura aperti alle rettifiche.
luigi
La libertà di espressione è un principio sacrosanto. Come tale è la libertà di movimento (considerata in un senso paradigmatico), d’altronde. Tuttavia, immaginiamo che, in virtù della mia sacrosanta libertà di movimento, io allunghi energicamente il braccio destro proprio nella direzione della faccia di qualcuno. Ebbene, in questo caso, la mia libertà di movimento si è scontrata con la libertà di qualcun’altro di mantenere i connotati facciali originari. Ho causato un danno. Possiamo anche mettere le cose più spregiudicatamente: la mia libertà di movimento ha causato un danno.
Ma nel caso della libertà di espressione succede qualcosa di affascinante: abbiamo a che fare con affermazioni, enunciati, cioè con entità che, a differenza del braccio o del pugno, sono o vere o false, o almeno suscettibili d’essere vere o false. Non ha senso affermare che un pugno è vero (se non in un senso metaforico, che qui non è affatto necessario considerare), mentre ha molto senso affermare che un’affermazione è vera o falsa. Da questa peculiarità della libertà di espressione, si conclude che nessuna analogia può venir rilevata con la libertà di movimento (considerata in un senso paradigmatico). Eppure è sotto gli occhi di tutti che le affermazioni (o vere o false) possono fare male, danneggiare il nostro prossimo (a volte diciamo “avrei preferito un pugno, anziché quelle parole”. È un fatto! Dunque non ha senso tentare di dimostrare che le cose stanno proprio così.
Chiamiamo diffamazione l’affermazione che fa male. Di solito, la parola “diffamazione” è legata alla falsità. Qui invece, consideriamola pure nel suo senso più generale. Allora si dànno due casi. Il primo, in cui la diffamazione è falsa. Penso che sia ragionevole, anzi giusto, immaginare nei confronti del diffamatore una sanzione equa (lo so, c’è il problema di come calcolare l’equità, ma questo è un problema che lascio a persone più competenti). Il secondo, in cui la diffamazione è vera. A questo punto occorre, a mio avviso, considerare due sottocasi: 1) quando la verità in questione ha rilevanza sociale, 2) quando la verità non ha rilevanza sociale. Un esempio di diffamazione vera del secondo tipo è questo: il mio amico X è cornuto! Può essere vera, anzi supponiamo che sia vera, ma è del tutto irrilevante dal punto di vista sociale. Mi pare che anche in questo sottocaso sia giusto sanzionare chi diffonde affermazioni, ancorché vere, diffamanti.
Il caso controverso è quando la verità diffamante è socialmente rilevante! È controverso perché dobbiamo decidere quando una affermazione diffamante è vera, le sue condizioni di giustificazione cioè. Affermare che le condizioni di giustificazione di una affermazione diffamante vera sono le stesse di una qualsiasi affermazione vera è secondo me sbagliato, perché nel caso della affermazione diffamante vera, a differenza del caso di una semplice affermazione vera, c’è di mezzo la morale, l’integrità morale di terzi. In altre parole, è giusto essere più esigenti o diversamente esigenti quanto alle condizioni di giustificazione di affermazioni diffamanti vere.
In che cosa consiste questo plusvalore giustificazionale. Avanziamo pure le nostre ipotesi. La mia è di farlo coincidere con il test di un procedimento giudiziario. In altre parole, facciamo coincidere i criteri della verità diffamante (con rilevanza sociale) con i criteri della verità giudiziaria.
Mi sembra che col dire che “basta aggiungere una frase che dica ‘In caso di richiesta di rettifica scrivere direttamente nei commenti la rettifica richiesta della lunghezza che si ritiene più opportuna’”, si venga a dire qualcosa che io non condivido: che un’affermazione è da considerarsi vera (in generale e nel caso delle affermazioni diffamanti) quando non disponiamo di giustificazioni per la sua negazione.
Quanto alla natura dei blog, non credo che esista qualcosa del genere. Un blog è per bene, se è gestito da persone per bene. È liberale, se è gestito da persone liberali, e così via. È pronto alla rettifica, se è gestito da persone pronte ad ammettere di aver sbagliato (in generale non sono molte!).
vittorio catani
Ci sono questioni teoriche ma ci sono anche questioni tecniche e questioni pratiche.
Internet rappresenta certamente qualcosa di nuovo, che si differenzia per sua natura sia dalla “stampa” che conosciamo da qualche secolo, sia dalle emittenti radio e tv.
Anche in questo nuovo settore, dunque, è inevitabile che stia gradualmente maturando un’esperienza pratica e legale.
Per averne un esempio - internet ne è piena - vedere qui:
- http://www.ictlex.net/?p=747
Saluti,
Vittorio
luigi
La questione posta sembra essere questa: la giurisprudenza è autorizzata al trattamento della diffamazione in Internet sotto le norme relative alla diffamazione mezzo stampa, equiparando in tal modo la figura del direttore di un giornale con quella del provider?
Mi pare piuttosto sensato stipulare che in generale, fatta eccezione per i siti web che si registrano come testata giornalistica con un corrispondente direttore responsabile, il responsabile penale della diffamazione sia l’autore materiale dell’illecito, ma nel caso dei blog, questo non può che essere il blogger o i bloggers stessi!!! Non vedo altri soggetti penalmente perseguibili. Coloro che nei blog lasciano commenti, come sto facendo io adesso, non hanno il potere di pubblicare ciò che scrivono. L’atto di pubblicazione o di divulgazione non è loro. Infatti, mi è capitato di scrivere commenti che sono stati poi censurati (non in questo blog). Come si spiega? Se il potere di pubblicazione fosse stato il mio, non avrei censurato i miei commenti. I miei commenti sono stati censurati, dunque il potere di pubblicazione non è mio. E la responsabilità della diffamazione non può che essere strettamente legata all’atto di divulgazione.
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In effetti questa faccenda della rettifica per i blog è una stupidata: basta aggiungere una frase che dica “In caso di richiesta di rettifica scrivere direttamente nei commenti la rettifica richiesta della lunghezza che si ritiene più opportuna”. I blog sono da sempre e per loro natura aperti alle rettifiche.
La libertà di espressione è un principio sacrosanto. Come tale è la libertà di movimento (considerata in un senso paradigmatico), d’altronde. Tuttavia, immaginiamo che, in virtù della mia sacrosanta libertà di movimento, io allunghi energicamente il braccio destro proprio nella direzione della faccia di qualcuno. Ebbene, in questo caso, la mia libertà di movimento si è scontrata con la libertà di qualcun’altro di mantenere i connotati facciali originari. Ho causato un danno. Possiamo anche mettere le cose più spregiudicatamente: la mia libertà di movimento ha causato un danno.
Ma nel caso della libertà di espressione succede qualcosa di affascinante: abbiamo a che fare con affermazioni, enunciati, cioè con entità che, a differenza del braccio o del pugno, sono o vere o false, o almeno suscettibili d’essere vere o false. Non ha senso affermare che un pugno è vero (se non in un senso metaforico, che qui non è affatto necessario considerare), mentre ha molto senso affermare che un’affermazione è vera o falsa. Da questa peculiarità della libertà di espressione, si conclude che nessuna analogia può venir rilevata con la libertà di movimento (considerata in un senso paradigmatico). Eppure è sotto gli occhi di tutti che le affermazioni (o vere o false) possono fare male, danneggiare il nostro prossimo (a volte diciamo “avrei preferito un pugno, anziché quelle parole”. È un fatto! Dunque non ha senso tentare di dimostrare che le cose stanno proprio così.
Chiamiamo diffamazione l’affermazione che fa male. Di solito, la parola “diffamazione” è legata alla falsità. Qui invece, consideriamola pure nel suo senso più generale. Allora si dànno due casi. Il primo, in cui la diffamazione è falsa. Penso che sia ragionevole, anzi giusto, immaginare nei confronti del diffamatore una sanzione equa (lo so, c’è il problema di come calcolare l’equità, ma questo è un problema che lascio a persone più competenti). Il secondo, in cui la diffamazione è vera. A questo punto occorre, a mio avviso, considerare due sottocasi: 1) quando la verità in questione ha rilevanza sociale, 2) quando la verità non ha rilevanza sociale. Un esempio di diffamazione vera del secondo tipo è questo: il mio amico X è cornuto! Può essere vera, anzi supponiamo che sia vera, ma è del tutto irrilevante dal punto di vista sociale. Mi pare che anche in questo sottocaso sia giusto sanzionare chi diffonde affermazioni, ancorché vere, diffamanti.
Il caso controverso è quando la verità diffamante è socialmente rilevante! È controverso perché dobbiamo decidere quando una affermazione diffamante è vera, le sue condizioni di giustificazione cioè. Affermare che le condizioni di giustificazione di una affermazione diffamante vera sono le stesse di una qualsiasi affermazione vera è secondo me sbagliato, perché nel caso della affermazione diffamante vera, a differenza del caso di una semplice affermazione vera, c’è di mezzo la morale, l’integrità morale di terzi. In altre parole, è giusto essere più esigenti o diversamente esigenti quanto alle condizioni di giustificazione di affermazioni diffamanti vere.
In che cosa consiste questo plusvalore giustificazionale. Avanziamo pure le nostre ipotesi. La mia è di farlo coincidere con il test di un procedimento giudiziario. In altre parole, facciamo coincidere i criteri della verità diffamante (con rilevanza sociale) con i criteri della verità giudiziaria.
Mi sembra che col dire che “basta aggiungere una frase che dica ‘In caso di richiesta di rettifica scrivere direttamente nei commenti la rettifica richiesta della lunghezza che si ritiene più opportuna’”, si venga a dire qualcosa che io non condivido: che un’affermazione è da considerarsi vera (in generale e nel caso delle affermazioni diffamanti) quando non disponiamo di giustificazioni per la sua negazione.
Quanto alla natura dei blog, non credo che esista qualcosa del genere. Un blog è per bene, se è gestito da persone per bene. È liberale, se è gestito da persone liberali, e così via. È pronto alla rettifica, se è gestito da persone pronte ad ammettere di aver sbagliato (in generale non sono molte!).
Ci sono questioni teoriche ma ci sono anche questioni tecniche e questioni pratiche.
Internet rappresenta certamente qualcosa di nuovo, che si differenzia per sua natura sia dalla “stampa” che conosciamo da qualche secolo, sia dalle emittenti radio e tv.
Anche in questo nuovo settore, dunque, è inevitabile che stia gradualmente maturando un’esperienza pratica e legale.
Per averne un esempio - internet ne è piena - vedere qui:
- http://www.ictlex.net/?p=747
Saluti,
Vittorio
La questione posta sembra essere questa: la giurisprudenza è autorizzata al trattamento della diffamazione in Internet sotto le norme relative alla diffamazione mezzo stampa, equiparando in tal modo la figura del direttore di un giornale con quella del provider?
Mi pare piuttosto sensato stipulare che in generale, fatta eccezione per i siti web che si registrano come testata giornalistica con un corrispondente direttore responsabile, il responsabile penale della diffamazione sia l’autore materiale dell’illecito, ma nel caso dei blog, questo non può che essere il blogger o i bloggers stessi!!! Non vedo altri soggetti penalmente perseguibili. Coloro che nei blog lasciano commenti, come sto facendo io adesso, non hanno il potere di pubblicare ciò che scrivono. L’atto di pubblicazione o di divulgazione non è loro. Infatti, mi è capitato di scrivere commenti che sono stati poi censurati (non in questo blog). Come si spiega? Se il potere di pubblicazione fosse stato il mio, non avrei censurato i miei commenti. I miei commenti sono stati censurati, dunque il potere di pubblicazione non è mio. E la responsabilità della diffamazione non può che essere strettamente legata all’atto di divulgazione.