O potete anche farvelo leggere da un sintetizzatore vocale, o anche da un fine dicitore: io non mi sognerò certo di pensare che voi stiate violando qualche astrusa interpretazione delle leggi sul diritto d’autore.
Come ho accennato nell’articolo di Fantascienza.com, l’annuncio della funzione text to speech del nuovo Kindle 2 di Amazon ha scatenato le ire dei difensori degli incassi dei diritti d’autore. Secondo i sostenitori di questa teoria, la funzione di sintesi vocale del Kindle 2 violerebbe i diritti degli audiolibri.
Qualsiasi persona con un minimo di senno e di esperienza con la voce sintetizzata e gli audiolibri capisce quanto assurda sia questa ipotesi per i seguenti motivi:
- gli audiolibri sono narrati da speaker o attori professionisti che recitano i testi oltre che leggerli. La lettura è spesso accompagnata da rumori di sottofondo che aiutano a contestualizzare la narrazione;
- la voce sintetica è monotòna ed è già tanto se riesce ad interpretare correttamente le pause dei segni di interpunzione;
- i sintetizzatori vocali sono stati introdotti nel mercato home e desktop attorno al 1990 (anno più anno meno); molti sistemi operativi attuali hanno una funzione di lettura vocale del testo. In quasi venti anni mai nessuno si è mai sognato di formulare un’accusa di violazione di copyright;
- la funzione di lettura sintetica favorisce chi ha problemi (anche temporanei) di vista o chi vuole fruire dei contenuti legittimamente acquistati in scarsa condizione di visibilità.
Queste teorie di presunta illegalità sono state espresse da Paul Aiken, direttore esecutivo della Authors Guild americana, sul Wall St. Journal. L’analogia tra voce sintetica e audiolibro è talmente risibile che traspare nettamente il secondo fine di Aiken, ovvero quello di “colpire” un bersaglio importante come Amazon per riuscire ad ottenere dei soldi. Tra l’altro Aiken ignora (o finge di ignorare) che Amazon è proprietaria di Audible, un sito che vende audiolibri.
Va detto che il fronte degli autori non è compatto e c’e’ già qualcuno, come Neil Gaiman, che si dissocia da queste posizioni.
The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers.
Immaginate di compiere un salto di circa tremila anni indietro nel tempo e di dover spiegare cosa sia un laser ai Babilonesi agitando davanti a loro un puntatore laser acquistabile da noi per pochi Euro.
Immaginate ora di dover spiegare ai politici del nostro tempo cosa sia Internet.
Tra le due, io scelgo senza indugio il laser ai Babilonesi perché credo che avrei più successo.
Riporta Stefano che purtroppo è passata al Senato una legge assurda sulla censura dei siti Internet quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet.
La norma non è ancora legge dello Stato perché deve passare anche alla Camera, ma metà del danno è fatto.
Ritengo che la legge sia assurda perché è semplicemente inefficace e lascia troppa discrezionalità interpretativa.
L’inefficacia è palese da un punto di vista tecnico. L’articolo uno dice che il Ministro dell’Interno può ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine. Abbiamo visto l’efficacia di questi appositi strumenti di filtraggio questa estate nel caso di The Pirate Bay: alcuni provider avevano semplicemente invalidato i record DNS della zona di The Pirate Bay, cosa che ha colpito solamente chi utilizzava il server DNS del provider; e comunque The Pirate Bay aveva aperto altri nomi a dominio per aggirare la cosa. Anche ipotizzando un sistema “alla cinese”, basterebbe una banale connessione VPN o un proxy HTTP per aggirare l’ostacolo, ma questo il legislatore lo ignora, come i Babilonesi ignoravano il concetto di luce coerente. L’articolato prevede comunque che, entro sessanta giorni dalla pubblciazione, individui e definisca gli strumenti tecnici e di filtraggio. Auguri!
Ciò che preoccupa maggiormente è comunque la poca specificità della legge. Considerata la terribile quantità di norme, non sarebbe possibile utilizzare qualche grimaldello legislativo per far chiudere siti scomodi? Se venisse attuato un filtraggio in base all’indirzzo IP, che colpa ne avrebbero le persone oneste che si vedrebbero oscurato il proprio sito legale per il solo fatto di condividere un server presso un provider con altre persone di cui non ha alcuna conoscenza?
Non è con un comportamento tecnicamente ignorante che si fermano i presunti malviventi.